STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 2 agosto 2023
OGGETTO: Decreto emergenza climatica e interruzione dell’attività lavorativa per rischio
calore negli ambienti di lavoro.
Spettabile Azienda,
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.07.2023, n. 175, serie generale, il D.L. 28.07.2023 n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica …”, in vigore dal 29.07.2023.
L’Inps, con il messaggio 20.07.2023 n. 2729, aveva riassunto le indicazioni per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alle temperature elevate e il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”, quando le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario, qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale. Tra le attività maggiormente esposte ai rischi menzionati indubbiamente possiamo annoverare quelle effettuate all’aperto, ad esempio il settore dell’edilizia civile o stradale, il settore estrattivo o quello agricolo, oppure i comparti marittimi e balneari. La valutazione, dunque, non deve fare riferimento solo alla temperatura ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori. Medesime considerazioni valgono per le attività svolte al chiuso in assenza di ventilazione o raffreddamento, nonchè in agricoltura per gli addetti a tempo indeterminato.
Anche nel caso di sospensioni/riduzioni disposte su indicazione del responsabile della sicurezza la richiesta del trattamento può essere valutata positivamente.
Gli eventi meteo, inoltre, sono previsti anche in ambito Fis e Fondi di solidarità bilaterali ex art. 26 e 40 D.Lgs. 148/2015, tenendo conto dell’attività svolta e delle sue modalità di svolgimento.
Con la nota 13.07.2023 n. 5056, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni per la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi legati ai danni da calore, utili sia in fase di vigilanza ispettiva sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione, da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori, in materia di temperature estreme.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel D.L. 98/2023.
Integrazione salariali ordinarie per le imprese del settore edile
Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1.07.2023 al 31.12.2023, le disposizioni dell’art. 12, co. 2 e 3 del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148 in tema di durata, non trovano applicazione relativamente agli interventi di integrazione salariale ordinaria (CIGO) determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, lett. m), n), e o) del D.Lgs. 148/2015. Si tratta di imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
L’art. 12, c. 2 del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148 prevede che, qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L’art. 12, c. 3 del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148 prevede che l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi di questo articolo non si applica il contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148.
Integrazione salariali per gli operai agricoli
Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29.07.2023 e il 31.12.2023, il trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) di cui all’art. 8 L. 8.08.1972 n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato art. 8.
Il trattamento è concesso dalla sede Inps territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.
Linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro
I Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
Le intese possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611 Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN) |